Chi siamo


STATO VENETO DELE VENESIE
COSTITUZIONE
Come da PROCLAMA del 13 Agosto 2017
Costituzione del Popolo Veneto

PREAMBOLO

Risoluti a rinnovare l’alleanza di tutti i Cantoni e Borghi Veneti e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo, determinati a vivere la nostra molteplicità nell’unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci, coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle nostre antiche radici, e responsabilità verso le generazioni future; consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, ci siamo dati la presente Costituzione:

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Cantoni dello Stato Veneto
Il Popolo Veneto con i Cantoni di Venezia, Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Rovigo e Belluno costituiscono lo STATO VENETO DELE VENESIE.
Art. 2 Scopo
1 Lo Stato Veneto dele Venesie, costituitosi nella rinata Serenisima Nasion Veneta Sovrana dela Venesia, tutela la libertà e i diritti del Popolo Veneto e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza della Patria.
2 Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.
3 Provvede ad assicurare per quanto possibile pari opportunità ai cittadini.
4 Si impegna per la conservazione duratura della propria esistenza e per un ordine internazionale giusto e pacifico.
Art. 3 Cantoni
I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione dello Stato ed esercitano tutti i diritti non delegati allo Stato.
Art. 4 Lingue nazionali
Le Lingue nazionali sono: lingua Veneta e lingua Italiana
Art. 5 Stato di diritto
1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.
2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4 Lo Stato e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Art. 6 Responsabilità individuale e sociale
Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

TITOLO SECONDO: DIRITTI FONDAMENTALI, DIRITTI CIVICI E OBIETTIVI SOCIALI
1. CAPITOLO 1: DIRITTI FONDAMENTALI
Art. 7 Dignità umana
La dignità della persona va rispettata e protetta.
Art. 8 Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede
Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale
1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
Art. 11 Protezione dei fanciulli e adolescenti .
1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.
2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.
Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno
Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.
Art. 13 Protezione della sfera privata
1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.
2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.
Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia
Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.
Art. 15 Libertà di credo e di coscienza
1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche.
e di professarle individualmente o in comunità.
3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.
4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.
Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione
1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.
3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.
Art. 17 Libertà dei media
1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
2 La censura è vietata.
3 Il segreto redazionale è garantito.
Art. 18 Libertà di lingua
La libertà di lingua è garantita.
Art. 19 Diritto all’istruzione scolastica di base
Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.
Art. 20 Libertà della scienza
La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita
Art. 21 Libertà artistica
La libertà dell’arte è garantita.
Art. 22 Libertà di riunione
1 La libertà di riunione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.
Art. 23 Libertà d’associazione
1 La libertà d’associazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.
3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.
Art. 24 Libertà di domicilio
1 Ogni persona di nazionalità veneta può stabilirsi in qualsiasi luogo entro il territorio dello Stato.
2 Ha il diritto di lasciare il Veneto e di entrarvi.
Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato
1 Le persone di nazionalità veneta non possono essere espulse dal Veneto; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
Art. 26 Garanzia della proprietà
1 La proprietà è garantita.
2 In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità materiale, commerciale, produttivo e morale.

Art. 27 Libertà economica
1 La libertà economica è garantita.
2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.
Art. 28 Libertà sindacale
1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire
associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.
2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.
3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.
4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.
Art. 29 Garanzie procedurali generali
1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine di sei mesi.
2 Le parti hanno diritto d’essere sentite.
3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora sia necessaria la presenza di un essere umano, responsabile in materia per tutelare i suoi diritti sia economici che umani.
Art. 30 Procedura giudiziaria
1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.
2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Art. 31 Privazione della libertà
1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti a tre giudici. Essi decidono il prosieguo della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole, ma non oltre 30 giorni.
4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.
Art. 32 Procedura penale
1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
2 L’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.
3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale popolare. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale popolare giudica come istanza unica.
Art. 33 Diritto di petizione
1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.
2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.
Art. 34 Diritti politici
1 I diritti politici sono garantiti.
2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.
Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali
1 I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.
2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuare.
3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.
Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali
1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla
legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

CAPITOLO 2: NAZIONALITÀ E DIRITTI POPOLARI
Art. 37 Diritti di cittadinanza
1 Ha la Nazionalità veneta chi possiede una cittadinanza del Borgo e la cittadinanza di un Cantone.
2 Nessuno deve essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza.
Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza
1 Il Cantone disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza veneta per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
2 Il Cantone emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.
3 Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.
Art. 39 Esercizio dei diritti politici
1 Lo Stato disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia generale e i Cantoni in materia cantonale e del Borgo.
2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. I Cantoni possono prevedere eccezioni.
3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.
4 I Cantoni possono prevedere che i neo domiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e del Borgo soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre mesi.
Art. 40 Veneti all’estero
1 Lo Stato promuove le relazioni dei Veneti all’estero tra loro e con il Veneto. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.
2 Lo Stato emana prescrizioni sui diritti e doveri dei Veneti all’estero, in particolare sull’esercizio dei diritti politici nello Stato; sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.

CAPITOLO 3: OBIETTIVI SOCIALI
Art. 41
1 A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, lo Stato e i Cantoni si adoperano affinché:
a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate.
e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.
2 Lo Stato e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.
3 Lo Stato e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.
4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

TITOLO TERZO: STATO, CANTONI E BORGHI
CAPITOLO 1: RELAZIONI TRA STATO E CANTONI
SEZIONE 1: COMPITI DELLO STATO E CANTONI
Art. 42 Compiti dello Stato
1 Lo Stato adempie i compiti che gli sono assegnati dalla Costituzione.
2 Esso assume i compiti che esigono un disciplinamento unitario.
Art. 43 Compiti dei Cantoni
I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell’ambito delle loro competenze.

SEZIONE 2: COLLABORAZIONE FRA STATO E CANTONI
Art. 44 Principi
1 Lo Stato e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Borghi e lo Stato vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale dello Stato
1 I Cantoni partecipano al processo decisionale dello Stato, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione.
2 Lo Stato informa tempestivamente i Cantoni compiutamente dei sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.
Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto statale
1 I Cantoni attuano il loro diritto secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.
2 Lo Stato lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.
3 Lo Stato tiene conto dell’onere finanziario derivante dall’attuazione del diritto dello Stato. Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e provvede a un’adeguata perequazione finanziaria.
Art. 47 Autonomia dei Cantoni
Lo Stato salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.
Art. 48 Trattati inter cantonali
1 I Cantoni possono concludere trattati inter cantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale.
2 Lo Stato può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.
3 I trattati inter cantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi dello Stato, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Stato.
Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto statale
1 Il diritto statale prevale su quello cantonale.
2 Lo Stato vigila sul rispetto del diritto popolare da parte dei Cantoni e dei Borghi.

SEZIONE 3: BORGHI
Art 50
1 L’autonomia del Borgo è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
2 Nell’ambito del suo agire, lo Stato tiene delle possibili conseguenze per i Borghi.
3 Lo Stato prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

SEZIONE 4: GARANZIE STATALI
Art. 51 Costituzioni cantonali
1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Lo Stato conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto statale.
Art. 52 Ordine costituzionale
1 Lo Stato tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni.
2 Lo Stato interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di altri Cantoni.
Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni
1 Lo Stato protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.
2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo veneto e dei Cantoni.
3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea nazionale.
4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

CAPITOLO 2: COMPETENZE
SEZIONE 1: RELAZIONI CON L’ESTERO
Art. 54 Affari esteri
1 Gli affari esteri competono allo Stato Veneto.
2 Lo Stato si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare
le basi naturali della vita.
3 Lo Stato tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.
Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.
2 Lo Stato informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.
3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.
Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
1 I Cantoni possono concludere con l’estero trattati esclusivamente nei settori di loro competenza.
2 Tali trattati non devono contraddire al diritto agli interessi dello Stato né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare lo Stato.
3 I Cantoni possono corrispondere direttamente solo con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite lo Stato.

SEZIONE 2: SICUREZZA, DIFESA NAZIONALE,
PROTEZIONE CIVILE
Art. 57 Sicurezza
1 Nell’ambito delle loro competenze, lo Stato e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.
2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.
Art. 58 Esercito
1 Lo Stato Veneto ha un esercito. L’esercito Veneto è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.
2 Scopo dell’Esercito è prevenire la guerra. Contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.
3 Soltanto lo Stato ha il potere di disporre dell’Esercito. Per mantenere l’ordine pubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonale quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna.
Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo
1 Gli uomini Veneti sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.
2 Per le donne il servizio militare è volontario.
3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dallo Stato mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.
4 Lo Stato emana prescrizioni per adeguata compensazione della perdita di guadagno per il periodo di servizio prestato.
5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o
per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte dello Stato.
Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito
1 La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’Esercito competono allo Stato.
2 Nei limiti del diritto federale, i Cantoni competenti per la costituzione di formazioni cantonali, per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime, nonché per la fornitura di parti del vestiario e dell’equipaggiamento.
3 Lo Stato può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.
Art. 61 Protezione civile
1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete allo Stato.
2 Lo Stato emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.
4 Lo Stato emana prescrizioni per adeguata compensazione della perdita di guadagno.
5 Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte dello Stato.

SEZIONE 3: FORMAZIONE, RICERCA E CULTURA
Art. 62 Scuola
1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.
2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche essa è gratuita. Le scuole private sono ammesse con gli stessi programmi scolastici dello Stato. L’anno scolastico ha inizio con la terza settimana di settembre, salvo particolari prescrizioni.
1 Lo Stato emana prescrizioni in materia di formazione professionale.
2 Lo Stato gestisce politecnici federali; può istituire, gestire o sostenere altre scuole universitarie e altri istituti di formazione superiore. Può subordinare il suo sostegno all’esistenza di un coordinamento.
Art. 64 Ricerca
1 Lo Stato promuove la ricerca scientifica.
2 Può subordinare il suo sostegno in particolare all’esistenza di un coordinamento.
3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

Art. 65 Statistica
1 Lo Stato rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, del territorio e dell’ambiente nel territorio veneto.
2 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l’onere dei rilevamenti.
Art. 66 Aiuti all’istruzione
1 Lo Stato può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di borse di studio e di altri aiuti all’istruzione.
2 A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.
Art. 67 Gioventù e formazione degli adulti
1 Nell’adempimento dei loro compiti, lo Stato e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù.
2 A complemento delle misure cantonali, lo Stato può sostenere l’attività extrascolastica giovanile nonché la formazione degli adulti.
Art. 68 Sport
1 Lo Stato promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva.
2 Gestisce una scuola sportiva
3 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello sport nelle scuole.
Art. 69 Cultura
1 Il settore culturale compete ai Cantoni.
2 Lo Stato può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.
Art. 70 Lingue
1 La lingua ufficiale dello Stato Veneto è la Lingua Veneta. L’Italiano e l’inglese sono obbligatorie.
2 Lo Stato rispetta la composizione linguistica tradizionale dei Cantoni e le minoranze linguistiche autoctone e ne promuove la comprensione.
Art. 71 Cinematografia
1 Lo Stato può promuovere la produzione cinematografica veneta e la cultura cinematografica.
2 Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell’offerta cinematografica.
Art. 72 Chiesa e Stato
1 Il disciplinamento dei rapporti tra Stato e Chiesa compete allo Stato.
2 Nell’ambito delle loro competenze, lo Stato e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.
3 L’istituzione di diocesi di ogni comunità religiosa sottostà all’approvazione dello Stato Veneto.

SEZIONE 4: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
Art. 73 Sviluppo sostenibile
Lo Stato i Cantoni e i Borghi operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo.
Art. 74 Protezione dell’ambiente
1 Lo Stato emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.
2 Si adopera per impedire effetti nocivi o molesti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi allo Stato.
Art. 75 Pianificazione del territorio
1 Lo Stato stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
2 Lo Stato promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
3 Nell’adempimento dei loro compiti, lo Stato e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
Art. 76 Acque
1 Nell’ambito delle sue competenze, lo Stato provvede all’utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque, sia fluviali che marittime.
2 Lo Stato emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull’utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e riscaldamento su altri interventi nel ciclo idrologico.
3 Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.
4 Emana direttive agli organi competenti e stabilisce le opere marittime necessarie alla difesa del Litorale sia da agenti naturali che per eventi bellici. In sintonia con le esigenze dei Cantoni determina la politica portuale.
5 I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione dello Stato, possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. Lo Stato ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; le aziende di trasporto privato versano canone.
6 Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, lo Stato decide d’intesa con i Cantoni interessati. Lo Stato decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche inter cantonali.
7 Nell’adempimento dei suoi compiti, lo Stato prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.
Art. 77 Foreste
1 Lo Stato provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.
2 Emana principi sulla protezione delle foreste.
3 Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.
Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio
1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
2 Nell’adempimento dei suoi compiti, lo Stato prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.
3 Lo Stato può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale.
4 Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione anche con adeguate politiche atte alla riduzione scientifica dei pesticidi.
5 Le paludi e i paesaggi palustri e lagunari di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare l’ambiente o l’utilizzazione agricola già esistente e il ricavo non invasivo per la produzione di energie rinnovabili.
Art. 79 Pesca e caccia
Lo Stato emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, sia in terraferma che in mare atte a preservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi e degli uccelli. Inoltre il mantenimento equilibrato della fauna ittica. Favorisce su tutto il territorio nazionale gli allevamenti ittici.
Art. 80 Protezione degli animali
1 Lo Stato emana prescrizioni sulla protezione degli animali; sono vietati gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; l’utilizzazione di animali; l’importazione di animali e di prodotti animali; il commercio e il trasporto di animali;
2 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi allo Stato.

SEZIONE 5: OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI
Art. 81 Opere pubbliche
Nell’interesse del Paese o di una sua gran parte di Esso, lo Stato può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.
Art. 82 Circolazione stradale
1 Lo Stato emana prescrizioni sulla circolazione stradale.
2 Esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.
3 L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.
Art. 83 Strade nazionali
1 Lo Stato assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali.
2 I Cantoni costruiscono le strade nazionali e provvedono alla loro manutenzione secondo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza dello Stato.
3 Lo Stato e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese delle strade nazionali. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere ch’essi devono sopportare, nonché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.
Art. 84 Transito alpino
1 Lo Stato protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.
2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso il Veneto avviene tramite ferrovia. Lo Stato prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se praticabili e indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.
3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

Art. 85 Tassa sul traffico
1 Lo Stato può riscuotere sul traffico e una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.
2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico .
3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.
4 Lo Stato stabilisce la riscossione della tassa di stazionamento nei Porti nazionali e dello stazionamento alla fonda, nonché eventuali altri tributi inerenti la navigazione marittima.
Art. 86 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico
1 Lo Stato può riscuotere un’imposta di consumo sui carburanti.
2 Riscuote una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali .
3 Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati, nonché a separare i diversi modi di traffico;
c. contributi alla costruzione di strade principali
d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
e. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore e contributi alla perequazione finanziaria nel settore stradale;
f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali o con strade alpine destinate al traffico internazionale.
4 Se questi mezzi non bastano, lo Stato riscuote un supplemento sull’imposta di consumo.
Art. 87 Mezzi di trasporto ferroviario, marittimo e altro.
La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, ferrovie Metropolitane, su gomma, sulla navigazione marittima, fluviale, sull’aviazione e astronautica compete allo Stato.
Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali
1 Lo Stato emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali e ciclabili dei Cantoni e dei Borghi.
2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e dei Borghi per la realizzazione e la manutenzione di queste reti.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.

SEZIONE 6: ENERGIA E COMUNICAZIONI
Art. 89 Politica energetica
1 Nell’ambito delle loro competenze, lo Stato e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
2 Lo Stato emana principi per l’utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico, razionale e più possibile ecologico.
3 Emana prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche avanzate, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
4 Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.
5 Nella sua politica energetica, lo Stato tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Borghi, nonché dall’economia; valuta le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica al fine di ridurre il costo energetico delle famiglie.
Art. 90 Energia Rinnovabile
Lo Stato favorisce e può incentivare lo studio, le sperimentazioni, le applicazioni di ogni sistema tecnologico innovativo ed ecologico atto alla produzione di energie rinnovabili. Inoltre, al fine di ridurre lo spreco di energia elettrica e termica, stimola l’efficientamento termico degli edifici, l’utilizzo di pompe di calore delle acque fluviali, lacustri, marittime e del sottosuolo.
Art. 91 Trasporto di energia
1 Lo Stato emana prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica; l’energia elettrica potrà, per necessità essere importata con elettrodotti internazionali.
2 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete allo Stato.
Art. 92 Poste e telecomunicazioni
1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete allo Stato.
2 Lo Stato provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.

Art. 93 Radiotelevisione
1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete allo Stato.
2 La radio e la televisione contribuiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento. Considerati i bisogni del Paese e dei singoli Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.
3 L’indipendenza della radio e della televisione nonché l’autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.
4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa e di internet.
5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un’autorità indipendente di ricorso.

SEZIONE 7: ECONOMIA
Art. 94 Principi dell’ordinamento economico
1 Lo Stato e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata.
4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
5 Lo Stato Veneto dele Venesie ha come moneta propria il Ducato che utilizza il cambio 1 Ducato = 1 Euro
Art. 95 Attività economica privata
1 Lo Stato può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.
2 Provvede alla creazione di uno spazio economico veneto non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma nazionale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutto il Veneto.
Art. 96 Politica di concorrenza
1 Lo Stato emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.
2 Prende provvedimenti:
a. per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;
b. contro la concorrenza sleale.
Art. 97 Protezione dei consumatori
1 Lo Stato prende provvedimenti a tutela dei consumatori.
2 Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione nazionale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche.
3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio di Stato stabilisce tale limite.
Art. 98 Banche e assicurazioni
1 Lo Stato emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.
2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.
3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.
Art. 99 Politica monetaria
1 Il settore monetario compete allo Stato; Esso soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.
2 La Banca nazionale veneta, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell’interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza dello Stato.
3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro o beni.
4 L’utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni il rimanente allo Stato.
Art. 100 Politica congiunturale
1 Lo Stato prende provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.
2 Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole cantoni del Paese. Collabora con i Cantoni e l’economia.
3 Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica.
4 Nella loro politica in materia di entrate e uscite, lo Stato i Cantoni e i Borghi prendono in considerazione la situazione congiunturale.
5 Per stabilizzare la congiuntura, lo Stato può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto nazionale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti
individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro.
6 Lo Stato può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l’impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.
Art. 101 Politica economica esterna
1 Lo Stato salvaguarda gli interessi dell’economia veneta all’estero.
2 In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica.
Art. 102 Approvvigionamento del Paese
1 Lo Stato assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d’ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l’economia non sia in grado di rimediare da sé, prende misure preventive.
2 Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.
Art. 103 Politica strutturale
Lo Stato può sostenere le regioni produttive del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.
Art. 104 Agricoltura
1 Lo Stato provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:
a. garantire l’approvvigionamento della popolazione;
b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
c. garantire un’occupazione decentrata del territorio.
2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, lo Stato promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.
3 Lo Stato imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti dello Stato sono in particolare i seguenti:
a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali;
c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;
d. protegge l’ambiente dai danni dovuti all’utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d’investimento;
f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.
4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.
Art. 105 Alcol e droghe
1 La legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete allo Stato. Esso tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.
2 La produzione, il commercio e spaccio di droga è vietato è severamente condannato attraverso legge speciale, salvo particolari deroghe.
Art. 106 Giochi d’azzardo
1 La legislazione sui giochi d’azzardo e le lotterie compete allo Stato.
2 Per aprire e gestire un casinò occorre una concessione dello Stato. Nel rilasciare la concessione lo Stato tiene conto delle condizioni regionali e dei pericoli insiti nel gioco d’azzardo.
3 Lo Stato riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la tassa non può eccedere l’80 per cento degli introiti lordi provenienti dal gioco. Essa è impiegata per coprire il contributo nazionale all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
4 L’ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di vincita compete ai Cantoni.
Art. 107 Armi e materiale bellico
1 Lo Stato emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.
2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.

SEZIONE 8: ALLOGGIO, LAVORO, SICUREZZA SOCIALE E SANITÀ
Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà
1 Lo Stato promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.
2 Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura di terreni per la costruzione d’abitazioni, la razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d’abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.
3 Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei terreni per la costruzione d’abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.
4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.
Art. 109 Settore locativo
1 Lo Stato emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.
2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l’uguaglianza giuridica.
Art. 110 Lavoro
1 Lo Stato può emanare prescrizioni su:
a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
c. il servizio di collocamento;
d. il conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.
2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità cantonali e non pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà.
3 Il 13 agosto è il giorno della Festa Nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a un giorno lavorativo ed è rimunerato.
Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità
1 Lo Stato prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione nazionale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.
2 Lo Stato provvede affinché sia l’assicurazione nazionale di vecchiaia, superstiti e invalidità che la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro coesistente funzione.
3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale le istituzioni dell’assicurazione statale nazionale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.
4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.
Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
1 Lo Stato emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. I versamenti sono obbligatori;
b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;
c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;
d. le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei prezzi.
3 L’assicurazione è finanziata:
a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;
b. con prestazioni finanziarie dello Stato e, per quanto la legge lo preveda, dei Cantoni.
4 Le prestazioni dello Stato e dei Cantoni assommano insieme a non oltre la metà delle spese.
5 Le prestazioni dello Stato sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell’imposta sul tabacco, della imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.
6 Lo Stato promuove l’integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi a favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere ai fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
Art. 113 Previdenza professionale
1 Lo Stato emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, lo Stato offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e. per dati gruppi d’indipendenti, lo Stato può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto nazionale; per risolvere compiti speciali lo Stato può prevedere misure a livello nazionale.
Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione
1 Lo Stato emana prescrizioni sull’assicurazione contro la disoccupazione.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. l’assicurazione garantisce un’adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
b. l’affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.
3 L’assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
4 Lo Stato e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.
5 Lo Stato può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.
Art. 115 Assistenza agli indigenti
Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. Lo Stato disciplina le eccezioni e le competenze.
Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la
maternità
1 Nell’adempimento dei suoi compiti lo Stato prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.
2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa nazionale di compensazione familiare.
3 Lo Stato istituisce un’assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.
4 Lo Stato può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.
Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
1 Lo Stato emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
2 Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.
Art. 118 Protezione della salute
1 Nell’ambito delle sue competenze lo Stato prende provvedimenti a tutela della salute.
2 Emana prescrizioni su:
a. l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute e si prodiga per attività di informazione utili al cittadino tramite qualsiasi mezzo di comunicazione;
b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali;
c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.
d. la protezione della maternità;
Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano
1 L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica.
2 Lo Stato emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:
a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;
c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di ovociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;
d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;
g. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.
Art. 119a Medicina dei trapianti
1 Lo Stato emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.
2 Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.
3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.
Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano
1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.
2 La Stato emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

SEZIONE 9: DIMORA E DOMICILIO DEGLI STRANIERI
Art. 121
1 La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete allo Stato.
2 Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.

SEZIONE 10: DIRITTO CIVILE, DIRITTO PENALE e METROLOGIA
Art. 122 Diritto civile
1 La legislazione nel campo del diritto civile compete allo Stato.
2 L’organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni.
3 Le sentenze civili passate in giudicato sono esecutorie in tutto il territorio veneto.
Art. 123 Diritto penale
1 La legislazione nel campo del diritto penale compete allo Stato.
2 Lo Stato può concedere contributi ai Cantoni:
a. per la costruzione di stabilimenti;
b. per migliorie nell’esecuzione delle pene e delle misure;
c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.
3 L’organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l’amministrazione della giustizia in materia penale competono allo Stato.
Art. 124 Aiuto alle vittime di reati
Lo Stato e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.
Art. 125 Metrologia
La legislazione sulla metrologia compete allo Stato.

CAPITOLO 3: ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 126 Gestione finanziaria
1 Lo Stato equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.
2 Ammortizza l’eventuale disavanzo del suo bilancio; ciò facendo, prende in considerazione la situazione economica.
Art. 127 Principi dell’imposizione fiscale
1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima
2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica.
Art. 128 Imposte dirette
1 Lo Stato può riscuotere un’imposta diretta:
a. sul reddito delle persone fisiche, con un’aliquota massima dell’15 per cento;
b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un’aliquota massima del 15 per cento;
2 Nella determinazione delle aliquote lo Stato prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e dei Borghi
Art. 129 Armonizzazione fiscale
1 Lo Stato emana principi per armonizzare le imposte dirette, quelle cantonali e dei Borghi ; prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni.

Art. 130 Imposta sul valore aggiunto
1 Lo Stato può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota massima del 6 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.
Art. 131 Imposte speciali di consumo
1 Lo Stato può riscuotere imposte speciali di consumo su:
a. il tabacco greggio e manufatto;
b. le bevande distillate;
e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.
2 Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti.
Art. 132 La tassa sul bollo automobilistico
Verrà assorbita dal costo del carburante
Art. 133 Dazi
La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete allo Stato.
Art. 134 e Art. 135 Perequazione finanziaria
1 Lo Stato promuove la perequazione finanziaria tra i Cantoni.
2 Nel concedere i contributi nazionali prende in considerazione la capacità finanziaria dei Cantoni.

TITOLO QUARTO: POPOLO E CANTONI
CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 136 Diritti politici
1 I diritti politici in materia nazionale spettano a tutte le persone di nazionalità veneta che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.
2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni cantonali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia cantonale.
Art. 137 Comitati
I Comitati partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolare.

CAPITOLO 2: INIZIATIVA E REFERENDUM
Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione Nazionale
1 100.000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione.
2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per l’approvazione.
Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione Nazionale
1 100.000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione.
2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.
3 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea Nazionale la dichiara nulla in tutto o in parte.
4 Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea Nazionale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea Nazionale elabora il progetto proposto nell’iniziativa.
5 L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea Nazionale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporle un controprogetto.
6 Popolo e Cantoni votano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto. I votanti possono approvare entrambi i testi. Possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati; tuttavia, qualora un testo ottenesse la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, nessuno dei due entra in vigore.
Art. 140 Referendum obbligatorio
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
a. le modifiche della Costituzione;
b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
c. le leggi statali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea Nazionale.
2 Sottostanno al voto del Popolo:
a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea Nazionale;
Art. 141 Referendum facoltativo
1 Su richiesta di 50 000 aventi diritto di voto o di 3 Cantoni sono sottoposti al voto del Popolo:
a. le leggi nazionali;
b. le leggi nazionali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;
c. i decreti nazionali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
d. i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale, implicanti un’unificazione multilaterale del diritto.
2 Lo Stato può sottoporre al referendum facoltativo altri trattati internazionali.
Art. 142 Maggioranze richieste
1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.
2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.
3 L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

TITOLO QUINTO: AUTORITÀ STATALI
CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 143 Eleggibilità
È eleggibile al Consiglio Nazionale, al Consiglio Cantonale e al Tribunale cantonale chiunque abbia diritto di voto.
Art. 144 Incompatibilità
1 Le funzioni di membro del Consiglio Nazionale, nonché saggi al Tribunale Cantonale sono incompatibili.
2 I membri del Consiglio Cantonale e i saggi a pieno tempo del Tribunale Cantonale non possono ricoprire nessun’altra carica al servizio della Nazione o di un Cantone, né esercitare altre attività lucrative.
3 La legge può prevedere altre incompatibilità.
Art. 145 Durata del mandato
I membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio Cantonale, nonché il cancelliere della Nazione sono eletti rispettivamente per un quinquennio, un quadriennio e un triennio. I saggi del Tribunale Cantonale sono eletti per tre anni rieleggibili dal popolo. La composizione dei tre saggi per Tribunale deve essere composto da entrambi i sessi.
Art. 146 Responsabilità dello Stato
Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi, di cui eserciterà rivalsa, nell’esercizio delle attività ufficiali.
Art. 147 Procedura di consultazione
I Cantoni, i Comitati e gli ambienti interessati sono consultati nell’ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali.

CAPITOLO 2: ASSEMBLEA NAZIONALE
SEZIONE 1: ORGANIZZAZIONE
Art. 148 Statuto
1 L’Assemblea Nazionale esercita il potere supremo dello Stato, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.
2 Lo Stato consta di una Camera del Consiglio Nazionale di Stato; I Cantoni sono rappresentati dal Consiglio Cantonale. Le due Camere assumono competenze loro specifiche.
Art. 149 Composizione ed elezione del Assemblea Nazionale .
1 L’Assemblea Nazionale è composta di 40 Consiglieri.
2 I Consiglieri sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
3 Il Consiglio dei Cantoni è composto di 21 Consiglieri, tre per ogni cantone, sono eletti dal Popolo con le stesse modalità dell’Assemblea Nazionale. Durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
4. I seggi nazionali sono neutri in rappresentanza di tutta la Nazione.
5. I Consiglieri cantonali rappresentano il loro proprio Cantone.
6. Il singolo consigliere risponde al Popolo delle sue azioni.
7.Ogni Cantone ha diritto di minimo 3 seggi per ciascuna Camera.
Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Cantoni
1 Il Consiglio dei Cantoni è composto di 21 Consiglieri.
2 I Cantoni eleggono tre Consiglieri .
3 La procedura d’elezione è determinata dal Consiglio Cantonale.
Art. 151 Sessioni
1 Le due Camere, composte da 40 e 21 consiglieri , si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.
2 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio Nazionale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.
Art. 152 Presidenza
Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l’anno successivo è esclusa.

Art. 153 Commissioni parlamentari
1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.
2 La legge può prevedere commissioni congiunte.
3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l’emanazione di norme di diritto.
4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d’informazione, consultazione e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata dalla legge.
Art. 154 Gruppi parlamentari
I membri dell’Assemblea Nazionale possono costituirsi in gruppi.
Art. 155 Servizi del Parlamento
L’Assemblea Nazionale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi dell’Amministrazione dello Stato. La legge disciplina i particolari.

SEZIONE 2: PROCEDURA
Art. 156 Deliberazione separata
1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio dei Cantoni deliberano separatamente.
Art. 157 Deliberazione in comune
1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio dei Cantoni si riuniscono in Assemblea Nazionale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:
a. procedere alle elezioni;
b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità nazionali supreme;
c. decidere sulle domande di grazia.
2 L’Assemblea nazionale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio Nazionale.
Art. 158 Pubblicità delle sedute
Le sedute delle Camere sono pubbliche.
Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta
1 La Camera delibera validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.
2 Nella Camera e nell’Assemblea Nazionale plenaria decide la maggioranza dei votanti.
3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:
a. la dichiarazione dell’urgenza di leggi nazionali;
b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti nazionali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre milioni di …DUCATI o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di.DUCATI
4 L’Assemblea Nazionale può adattare questi importi al rincaro mediante ordinanza.
Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta
1 Ciascun membro delle Camere, ciascun gruppo, ciascuna commissione e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all’Assemblea Nazionale.
2 I membri del Camera Nazionale e della Consiglio Cantonale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.
Art. 161 Divieto di ricevere istruzioni
1 I membri dell’Assemblea nazionale votano senza istruzioni.
2 Rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.
Art. 162 Immunità
1 I membri dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale, nonché il cancelliere dello Stato non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro parlato nelle Camere e negli organi parlamentari.
2 La legge può prevedere altri tipi d’immunità ed estenderla ad altre persone.

SEZIONE 3: COMPETENZE
Art. 163 Forma degli atti emanati dall’Assemblea Nazionale
1 L’Assemblea Nazionale emana norme di diritto sotto forma di legge nazionale o ordinanza.
2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto nazionale; il decreto nazionale, non sottostante a referendum, è definito decreto nazionale semplice.
Art. 164 Legislazione
1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge nazionale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a. esercizio dei diritti politici;
b. restrizioni dei diritti costituzionali;
c. diritti e doveri delle persone;
d. cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e. compiti e prestazioni della Nazione;
f. obblighi dei Cantoni nell’attuazione e esecuzione del diritto nazionale;
g. organizzazione e procedura delle autorità nazionali.
2 Competenze normative possono essere delegate mediante legge nazionale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
Art. 165 Legislazione d’urgenza
1 Le leggi nazionali, la cui entrata in vigore non possa essere ritardata, possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.
2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea Nazionale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.
3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea Nazionale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità deve essere limitata nel tempo.
4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.
Art. 166 Relazioni con l’estero e trattati internazionali
1 L’Assemblea Nazionale partecipa all’elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l’estero.
2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio Nazionale in virtù della legge o di un trattato internazionale.
Art. 167 Finanze
L’Assemblea Nazionale decide le spese dello Stato, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.
Art. 168 Elezioni
1 L’Assemblea Nazionale elegge i membri del Consiglio Nazionale, il cancelliere della Nazione, i saggi del Tribunale nazionale e il generale.
2 La legge può autorizzare l’Assemblea Nazionale a procedere ad altre elezioni o conferme di elezioni.
Art. 169 Alta vigilanza
1 L’Assemblea Nazionale esercita l’alta vigilanza sul Consiglio Nazionale e sull’amministrazione nazionale, sui tribunali nazionali e sugli altri enti incaricati di compiti nazionali.
2 L’obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.
Art. 170 Verifica dell’efficacia
L’Assemblea Nazionale provvede a verificare l’efficacia dei provvedimenti della Nazione .
Art. 171 Mandati al Consiglio Nazionale
L’Assemblea Nazionale può conferire mandati al Consiglio Nazionale. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l’Assemblea Nazionale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio Nazionale.
Art. 172 Relazioni tra Stato e Cantoni
1 L’Assemblea Nazionale provvede alla cura delle relazioni tra lo Stato e i Cantoni.
2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.
3 Approva i trattati inter cantonali e quelli dai Cantoni con l’estero qualora il Consiglio Nazionale o un Cantone sollevi reclamo.
Art. 173 Altri compiti e attribuzioni
1 L’Assemblea Nazionale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità dello Stato;
b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;
c. se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti nazionali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b;
d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l’esercito o sue parti;
e. prende misure per attuare il diritto nazionale;
f. decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;
g. coopera alle pianificazioni importanti dell’attività dello Stato;
h. decide su singoli atti per quanto una legge nazionale lo preveda espressamente;
i. decide sui conflitti di competenza tra le autorità nazionali supreme;
k. decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.
2 L’Assemblea nazionale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza dello Stato e non attribuite ad altre autorità;
3 La legge può conferire all’Assemblea Nazionale altri compiti e attribuzioni.

CAPITOLO 3: CONSIGLIO NAZIONALE E
AMMINISTRAZIONE NAZIONALE

SEZIONE 1: ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA
Art. 174 Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva dello Stato.
Art. 175 Composizione e elezione
1 Il Consiglio Nazionale è composto di sette membri.
2 I membri del Consiglio Nazionale sono eletti dall’Assemblea Nazionale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio Nazionale.
3 Sono eletti per cinque anni fra tutti i Sovrani Veneti eleggibili al Consiglio Nazionale.
4 Le diverse regioni territoriali del Paese devono essere equamente rappresentate.
Art. 176 Presidenza
1 Il presidente dello Stato presiede il Consiglio Nazionale.
2 Il presidente dello Stato e il vicepresidente del Consiglio dello Stato sono eletti per un anno dall’Assemblea Nazionale fra i membri del Consiglio Nazionale.
3 La rielezione degli uscenti è esclusa, tranne che per un eventuale secondo mandato. È parimenti esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente, tranne che per un eventuale secondo mandato.
Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale
1 Il Consiglio Nazionale decide in quanto autorità collegiale.
2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio Nazionale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.
3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.
Art. 178 Amministrazione nazionale
1 Il Consiglio Nazionale dirige l’amministrazione dello Stato. Provvede a un’organizzazione appropriata e al corretto
adempimento dei compiti.
2 L’amministrazione nazionale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio
Nazionale.
3 Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’amministrazione nazionale.
Art. 179 Cancelleria nazionale
La Cancelleria Nazionale è lo stato maggiore del Consiglio Nazionale. È diretta dal cancelliere della Nazione.

SEZIONE 2: COMPETENZE
Art. 180 Politica governativa
1 Il Consiglio Nazionale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
2 Informa tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 181 Diritto di iniziativa
Il Consiglio Nazionale sottopone all’Assemblea Nazionale disegni
di atti legislativi.
Art. 182 Competenze normative ed esecuzione
1 Il Consiglio nazionale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2 Provvede all’esecuzione della legislazione, dei decreti dell’Assemblea Nazionale e delle sentenze delle autorità giudiziarie nazionali.
Art. 183 Finanze
1 Il Consiglio Nazionale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo dello Stato.
2 Provvede a una gestione finanziaria corretta.
Art. 184 Relazioni con l’estero
1 Il Consiglio Nazionale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea Nazionale; rappresenta lo Stato Veneto nei confronti dell’estero.
2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all’Assemblea Nazionale.
3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze deve essere limitata nel tempo.
Art. 185 Sicurezza esterna e interna
1 Il Consiglio Nazionale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Nazione Veneta.
2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.
3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze deve essere limitata nel tempo.
4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l’Assemblea Nazionale.
Art. 186 Relazioni tra Stato e Cantoni
1 Il Consiglio Nazionale cura le relazioni tra lo Stato e i Cantoni e collabora con questi ultimi.
2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l’esecuzione del diritto nazionale lo richieda.
3 Può sollevare reclamo contro i trattati inter cantonali o contro quelli dei Cantoni con l’estero.
4 Provvede all’osservanza del diritto nazionale, nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati inter cantonali e prende le misure necessarie.
Art. 187 Altri compiti e attribuzioni
1 Il Consiglio Nazionale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:
a. sorveglia l’amministrazione nazionale e gli altri enti incaricati di compiti nazionali;
b. fa periodicamente rapporto all’Assemblea nazionale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;
c. procede alle nomine ed elezioni che non competono a un’altra autorità;
d. tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.
2 La legge può conferire al Consiglio Nazionale altri compiti e attribuzioni.

CAPITOLO 4: TRIBUNALE NAZIONALE
Art. 188 Statuto
1 Il Tribunale Nazionale è la suprema autorità giudiziaria dello Stato.
2 La legge regola l’organizzazione e la procedura.
3 Il Tribunale Nazionale regola la propria amministrazione.
4 Nell’elezione dei saggi dello Stato, l’Assemblea Nazionale prende in considerazione il criterio della rappresentanza delle lingue ufficiali (Veneto e Italiano).
Art. 189 Giurisdizione costituzionale
1 Il Tribunale di Stato giudica:
a. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali;
b. i ricorsi per violazione dell’autonomia del Borgo e di altre garanzie cantonali in favore di enti di diritto pubblico;
c. i ricorsi per violazione di trattati internazionali o inter cantonali;
d. le controversie di diritto pubblico tra lo Stato e i Cantoni o tra i Cantoni.
2 La legge può deferire il giudizio di determinate cause ad altre autorità nazionali.
Art. 190 Giurisdizione civile, penale e amministrativa
1 La legge regola la competenza del Tribunale Nazionale in materia civile, penale e amministrativa nonché in altri campi del diritto.
2 Con il consenso dell’Assemblea Nazionale, i Cantoni possono deferire al giudizio del Tribunale Nazionale controversie nell’ambito del diritto amministrativo cantonale.
Art. 191 Diritto determinante
Le leggi nazionali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale Nazionale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

TITOLO SESTO: REVISIONE DELLA COSTITUZIONE NAZIONALE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPITOLO 1: REVISIONE
Art. 192 Principio
1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.
2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.
Art. 193 Revisione totale
1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere
oppure decisa dall’Assemblea Nazionale.
2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due
Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale
3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.
4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.
Art. 194 Revisione parziale
1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea Nazionale.
2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.

Art. 195 Entrata in vigore
La Costituzione Nazionale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.

CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 196
1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito alpino)
Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.
2. Disposizione transitoria dell’art. 85 (Tassa sul traffico pesante)
1 Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.
2 La tassa ammonta a:
a. per gli autocarri e i veicoli articolati:
– di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate 650 Ducati
– di oltre 12 fino a 18 tonnellate 2000 Ducati
– di oltre 18 fino a 26 tonnellate 3000 Ducati
– di oltre 26 tonnellate 4000 Ducati
b. per i rimorchi:
– di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate 650 Ducati
– di oltre 8 fino a 10 tonnellate 1500 Ducati
– di oltre 10 tonnellate 2000 Ducati
c. per gli autobus: 65 Ducati
3 L’ammontare della tassa può essere adattato mediante legge nazionale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.
4 Inoltre, il Consiglio nazionale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge sulla circolazione stradale 6 .
5 Per i veicoli che non circolano in Veneto tutto l’anno, il Consiglio nazionale gradua corrispondentemente l’ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.
6 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all’estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli veneti. Il Consiglio nazionale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Veneto.
7 In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.
8 Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)
Lo Stato Veneto si adopererà per migliorare il traffico ferroviario per rendere più vantaggioso l’utilizzo sia per merci e persone per un minor impatto ambientale.
4. Disposizione transitoria dell’art. 95 (Attività economica privata)
Fino all’emanazione della pertinente legislazione nazionale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.
5. Disposizione transitoria dell’art. 102 (Approvvigionamento del Paese)
1 Lo Stato assicura l’approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.
6. Disposizione transitoria dell’art. 103 (Politica strutturale)
Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di parti significative di un determinato ramo dell’industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l’apertura di nuovi esercizi pubblici.
7. Disposizione transitoria dell’art. 112 (Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)
Fintanto che l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non copre il fabbisogno esistenziale, lo Stato versa i contributi per il finanziamento di prestazioni complementari.
11. Disposizione transitoria dell’art. 113 (Previdenza professionale)
Gli assicurati che appartengono alla generazione d’entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro 10-20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.
12. Disposizione transitoria dell’art. 126 (Gestione finanziaria)
1 Le maggiori uscite del conto finanziario dello Stato sono ridotte mediante risparmi, finché non sia sostanzialmente raggiunto l’equilibrio dei conti.

13. Disposizione transitoria dell’art. 128 (Durata della riscossione dell’imposta)
14. Disposizione transitoria dell’art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)
1 Fino all’entrata in vigore della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto, le disposizioni d’esecuzione sono emanate dal Consiglio nazionale